Regole fiscali

Nel nuovo Codice Fiscale, vi è una sezione che descrive le regole fiscali per i contribuenti che applicano le regole contabili in linea con gli International Financial Reporting Standards.

Cosa si intende per risultato fiscale?

Secondo il cap. II, art. 19 (1) il risultato fiscale è calcolato come differenza tra i ricavi e le spese registrate secondo le regole contabili applicabili, deducendo i redditi non imponibili e le detrazioni fiscali, oltre alle spese non deducibili. Nel determinare il risultato fiscale vengono considerati anche elementi di reddito e spese simili, secondo le norme metodologiche, nonché le perdite fiscali recuperate in conformità alle disposizioni dell’art. 31. Il risultato fiscale positivo è il profitto imponibile e il risultato fiscale negativo è una perdita fiscale.

(2) Il risultato fiscale è calcolato trimestralmente / annualmente, cumulativamente dall’inizio dell’esercizio.

Nell’art. 21 sono le norme fiscali previste per i contribuenti che applicano le norme contabili in linea con gli International Financial Reporting Standards

I contribuenti che applicano le norme contabili che rispettano gli International Financial Reporting Standards per la determinazione del risultato fiscale prenderanno in considerazione le seguenti regole:

  1. a) per quanto riguarda gli importi registrati nell’utile non distribuito derivante dall’aggiornamento del tasso di inflazione a seguito dell’attuazione di regolamenti contabili in linea con gli International Financial Reporting Standards come base di contabilizzazione, si applica il seguente trattamento fiscale:
  2. Gli importi lordi contabilizzati a utili portati a nuovo conto di credito, derivante dall’aggiornamento del tasso di inflazione delle immobilizzazioni ammortizzabili e del terreno sono trattati come riserve e tassato secondo l’art. 26 par. (5), a condizione che sia indicato separatamente nel saldo del creditore, specificità analitica;
  3. Se gli importi lordi registrati nel credito del conto dell’utile non distribuito, derivanti dall’aggiornamento con il tasso di inflazione delle immobilizzazioni ammortizzabili e del terreno non sono tenuti nel saldo del creditore, separatamente i rispettivi importi sono tassati come segue:

(i) gli importi che sono stati precedentemente detratti dovrebbero essere tassati al momento dell’uso ai sensi dell’art. 26 par. (5); la diminuzione del saldo creditore dell’utile non distribuito, analiticamente distinti, dove sono registrati gli importi dall’aggiornamento con il tasso di inflazione delle immobilizzazioni ammortizzabili e del terreno con gli importi risultanti dall’aggiornamento con il tasso di inflazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni è considerato utilizzo della riserva;

(ii) gli importi successivamente detratti mediante ammortamento fiscale e / o spese su attivi ceduti o fuori uso sono tassati contemporaneamente alla detrazione dell’ammontare fiscale, ovvero al momento della diminuzione di gestione delle immobilizzazioni ammortizzabili e del terreno, a seconda dei casi;

  1. gli importi registrati nel credito del conto dell’utile non distribuito, derivanti dall’aggiornamento con il tasso di inflazione degli attivi, ad eccezione dell’aggiornamento con il tasso di inflazione delle immobilizzazioni ammortizzabili e del terreno, non sono simili al reddito;
  2. gli importi registrati nel debito del conto, i risultati ripresi dall’aggiornamento con il tasso di inflazione delle passività, ad eccezione dell’aggiornamento con il tasso di inflazione dell’ammortamento delle immobilizzazioni, non sono simili alle spese;
  3. b) per gli importi iscritti nell’utile non disttribuito da altre rettifiche, a seguito dell’attuazione di regolamenti contabili conformi agli International Financial Reporting Standards come base di contabilizzazione, ad eccezione degli importi derivanti dall’aggiornamento del tasso di inflazione, si applica il seguente trattamento fiscale:
  4. gli importi derivanti dall’annullamento delle spese per i quali è stata concessa una deduzione rappresentano elementi simili al reddito;
  5. gli importi che rappresentano gli elementi di reddito registrati in conformità alle norme contabili in conformità agli International Financial Reporting Standards rappresentano elementi simili al reddito, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 23 e 24;
  6. gli importi che rappresentano gli elementi di natura delle spese iscritte in conformità ai regolamenti contabili in conformità agli International Financial Reporting Standards sono considerati elementi simili alle spese solo se sono detraibili in conformità alle disposizioni dell’art. 25;
  7. gli importi derivanti dalla cancellazione delle spese non deducibili non sono elementi simili alle entrate;
  8. gli importi derivanti dall’annullamento delle entrate che rappresentavano redditi non imponibili non rappresentano elementi simili alle spese;
  9. c) se gli utili derivanti da altre rettifiche, a seguito dell’attuazione delle norme contabili in conformità agli International Financial Reporting Standards, sono registrati come importi derivanti dalla rideterminazione delle reserve, gli importi derivanti dalla cancellazione di riserve che rappresentavano spese non deducibili non costituiscono elementi simili al reddito e gli importi risultanti dalla costituzione delle riserve in conformità alle norme contabili conformi agli International Financial Reporting Standards non rappresentano elementi simili alle spese;

Per ulteriori dettagli: Il nuovo Codice Fiscale