Identificativo Unico Europeo

A partire dal luglio 2017, le imprese e le entità senza personalità giuridica in Romania hanno un identificativo unico europeo che consente in pratica ai contribuenti di identificare nel sistema di interconnessione dei registri commerciali negli Stati membri dell’Unione europea (UE), di cui partecipa anche l’Ufficio Nazionale del Registro Commerciale.

Secondo la legge n. 152/2015, il nuovo codice, attuato dal 7 luglio 2017, comprende:

  • l’elemento di identificazione della Romania;
  • l’elemento di identificazione nel registro nazionale nell’UE;
  • il numero della persona dal Registro di Commercio.

Alla base di tali modifiche è la Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012 che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese.

Visto che le imprese si espandono sempre di più oltre i confini nazionali approfittando delle opportunità offerte loro dal mercato interno. I gruppi transfrontalieri come pure le numerose operazioni di ristrutturazione, quali fusioni e scissioni, vedono coinvolte società di diversi Stati membri.

Di conseguenza, si assiste a una crescente richiesta di accesso alle informazioni sulle società in un contesto transfrontaliero. Tuttavia, non è sempre agevole ottenere informazioni ufficiali sulle società a partire da un altro Stato membro.

Sarà possibile migliorare l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese e sulle loro succursali create in altri Stati membri solo se tutti gli Stati membri si impegneranno a rendere possibile la comunicazione elettronica tra registri e a trasmettere le informazioni agli utenti individuali di tali informazioni in maniera standardizzata, mediante un contenuto simile e tecnologie interoperabili, in tutta l’Unione.

Tale interoperabilità dei registri dovrebbe essere garantita dai registri degli Stati membri (registri nazionali) che forniscono servizi, che dovrebbero costituire le interfacce della piattaforma centrale europea.

La piattaforma dovrebbe consistere di una serie centralizzata di strumenti offerti dalle tecnologie dell’informazione comprendenti servizi e dovrebbe formare un’interfaccia comune. Tale interfaccia dovrebbe essere utilizzata da tutti i registri nazionali. La piattaforma dovrebbe inoltre fornire servizi che costituiscano un’interfaccia del portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo, e dei punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri.

La piattaforma dovrebbe essere concepita solo come uno strumento per l’interconnessione dei registri e non come un’entità distinta avente personalità giuridica. Partendo dall’identificativo unico, la piattaforma dovrebbe essere in grado di trasmettere le informazioni provenienti da ciascuno dei registri dei singoli Stati membri ai registri competenti di altri Stati membri, in un formato standard di messaggio (formato elettronico dei messaggi scambiati tra sistemi informatici come, ad esempio, xml) e nella versione linguistica pertinente.

Attraverso il sistema di interconnessione, gli utenti avranno libero accesso a informazioni come:

  • il nome della persona iscritta nel registro commerciale;
  • forma giuridica;
  • sede/professione;
  • il numero di serie nel registro commerciale della persona registrata;
  • il codice unico di registrazione fiscale;
  • lo stato dell’impresa.

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