Misure supplementari a sostegno degli agricoltori

Secondo il comunicato stampa del 30 agosto 2018, date le difficoltà incontrate dagli agricoltori colpiti dalla siccità di quest’estate, la Commissione europea continua a intervenire per fornire sostegno pratico al settore.

La Commissione europea ha presentato il 30 agosto un pacchetto supplementare di misure destinate ad aumentare la disponibilità di foraggio per il bestiame, una delle principali sfide cui devono far fronte gli agricoltori alle prese con gli effetti della siccità. Tale pacchetto integra le misure già annunciate all’inizio di agosto.

Per aiutare gli agricoltori a fronteggiare la siccità, oltre al sostegno previsto dalla legislazione in materia di politica agricola comune, all’inizio di agosto sono state prese due decisioni ad hoc:

  • aumento dei pagamenti anticipati: gli agricoltori potranno ricevere fino al 70% dei pagamenti diretti e all’85% dei pagamenti a titolo dello sviluppo rurale a partire da metà ottobre 2018, anziché aspettare fino a dicembre, per migliorare i loro flussi di cassa;
  • deroghe a determinati obblighi d’inverdimento, in particolare quelli relativi alla diversificazione delle colture e alle aree di interesse ecologico sui terreni a riposo, in modo da permettere l’uso di questi terreni per produrre alimenti per gli animali. Si sta inoltre considerando di esentare gli agricoltori anche da altri obblighi d’inverdimento per dar loro una maggiore flessibilità nella produzione di foraggio. Queste misure andranno soprattutto a beneficio degli allevatori di bestiame.

Il 30 agosto, le nuove deroghe presentate riguardano alcune norme in materia di inverdimento:

Possibilità (esclusa nell’ambito dell’attuale normativa) che le colture invernali di norma seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo siano considerate colture intercalari se destinate al pascolo o alla produzione foraggera.

Possibilità di seminare colture intercalari in coltura pura (anziché in coltura mista, come attualmente prescritto), se destinate al pascolo o alla produzione foraggera.

Possibilità di accorciare il periodo minimo di 8 settimane previsto per le colture intercalari per consentire ai produttori di seminativi di seminare in tempo utile le colture invernali dopo quelle intercalari.

Inoltre, le vigenti norme sugli aiuti di Stato all’agricoltura prevedono che in caso di siccità gli aiuti possano coprire, a determinate condizioni, fino all’80% dei danni (o fino al 90% nelle zone soggette a vincoli naturalistici). L’acquisto di foraggio può essere considerato aiuto per danni materiali o perdita di reddito.

Gli Stati membri possono anche concedere un risarcimento dei danni senza doverlo notificare alla Commissione (il cosiddetto “aiuto de minimis”), assegnando fino a 15 000 EUR per agricoltore su un periodo di tre anni.

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, l’attuale normativa PAC prevede una serie di possibilità:

  • lo Stato membro che dichiari la siccità una “calamità naturale” può finanziare la totalità dei costi necessari a ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato, ad esempio gli investimenti nella risemina dei pascoli. Questa misura può essere attivata con effetto retroattivo;
  • gli agricoltori possono notificare i casi di circostanze eccezionali alle rispettive autorità nazionali, che li potrebbero svincolare dagli impegni assunti nel contesto di diversi regimi: ad esempio, autorizzandoli a usare le fasce tampone per il foraggio;
  • gli Stati membri possono aiutare gli agricoltori tramite strumenti di gestione del rischio, ad esempio contribuendo a fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori colpiti. Inoltre, gli agricoltori che subiscono perdite economiche superiori al 30% del loro reddito medio annuo riceveranno una compensazione finanziaria.

Per maggiori informazioni: Commissione europea – Comunicato stampa