Prestare servizi all’estero

I prestatori di servizi (ad es. architetti, guide turistiche) registrati nel paese in cui vivono possono offrire i propri servizi in un altro paese dell’UE senza dovervi costituire una società o una succursale.

Tale possibilità può essere utile se si deve:

  • prestare il servizio in tale paese in maniera temporanea
  • prestare il servizio a un cliente residente nel paese
  • testare il mercato prima di espandere la propria attività all’estero.

In linea di massima, è possibile prestare servizi in un altro paese dell’UE senza avere l’obbligo di sottostare a tutte le norme e procedure amministrative locali (come la richiesta di un’autorizzazione preventiva per esercitare l’attività). Occorre però informare le autorità pubbliche della propria intenzione di prestare servizi nel paese in questione. Quest’ultimo deve avere validi motivi per imporre i propri requisiti.

Se si offrono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, questi verranno sempre tassati nel paese di appartenenza del cliente o, per le persone che non sono soggetti passivi, nel luogo in cui sono stabilite, hanno l’indirizzo permanente o in cui risiedono abitualmente. Per un cliente aziendale è il paese in cui l’impresa è stabilita o dispone di una sede fissa in cui riceve il servizio.

Ciò non significa però che sia comunque possibile prestare servizi senza costituire una società a livello locale. Tutto dipende dalla frequenza, durata e regolarità dei servizi che si intendono prestare.

Regole diverse possono inoltre applicarsi a determinati settori, come:

  • i servizi finanziari
  • i servizi di assistenza sanitaria, che possono essere prestati soltanto da coloro che esercitano una professione regolamentata
  • i servizi privati di sicurezza
  • i servizi connessi al gioco d’azzardo
  • i servizi notarili
  • i servizi prestati dalle agenzie di lavoro interinale
  • i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici.

Chi decide di registrare una società in un altro paese dell’UE deve conformarsi alle norme nazionali relative alla costituzione/iscrizione di una società controllata, una filale o un’agenzia e a grande parte delle norme di tale paese riguardanti la creazione di un’impresa. Potrebbe essere necessario conformarsi anche ad altre nazionali, europee o internazionali.

Inoltre, la normativa europea vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità e sul luogo di residenza dei destinatari dei servizi. Ciò significa che: i clienti hanno automaticamente il diritto di ricevere servizi da imprese con sede in altri paesi dell’UE

Non è possibile rifiutare di prestare un servizio o riservare un trattamento diverso a clienti che risiedono in un altro paese dell’UE senza un motivo valido.

Chi vende i propri prodotti online non può rifiutare di consegnarli a clienti di altri paesi dell’UE, a meno che non abbia validi motivi per farlo. Per evitare malintesi, è opportuno indicare chiaramente qualsiasi restrizione alla consegna sul proprio sito.

Attraversare una frontiera per offrire un servizio ad un cliente all’estero può comportare dei costi aggiuntivi (ad esempio per il deposito in magazzino o per rispettare determinate procedure amministrative). Tali costi possono giustificare la richiesta di un prezzo più elevato alla clientela estera.

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