Controllo degli investimenti esteri

Secondo il comunicato stampa della Commissione Europea, con il voto del 14 febbraio, l’UE ha compiuto un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di un quadro europeo per il controllo degli investimenti esteri diretti.

L’UE dispone di una delle discipline più aperte al mondo in materia di investimenti, come riconosciuto dall’OCSE nell’indice di restrizione agli investimenti. L’UE costituisce la principale destinataria mondiale degli investimenti esteri diretti: alla fine del 2017 gli stock di investimenti esteri diretti detenuti da investitori di paesi terzi nell’UE ammontavano a 6 295 miliardi di €.

Secondo la stessa fonte, la proposta di creare il primo quadro a livello di UE per il controllo degli investimenti esteri è stata annunciata dal Presidente Juncker nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 2017. Il testo approvato il 14 febbraio 2019 dal Parlamento rappresenta il risultato dei colloqui trilaterali tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, che si sono conclusi il 20 novembre 2018.

Il quadro europeo per il controllo degli investimenti esteri diretti consentirà agli Stati membri e alla Commissione di cooperare e scambiarsi informazioni sugli investimenti provenienti da paesi terzi che possono incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico nell’UE.

Cosa prevede il nuovo quadro?

  • crea un meccanismo di cooperazione grazie al quale gli Stati membri e la Commissione potranno scambiarsi informazioni ed esprimere le loro preoccupazioni relative a investimenti specifici;
  • consente alla Commissione di esprimere pareri nel caso in cui un investimento minacci la sicurezza o l’ordine pubblico di più di uno Stato membro o nel caso in cui un investimento possa compromettere un progetto o un programma di interesse collettivo per l’UE, come Orizzonte 2020 o Galileo;
  • incoraggia la cooperazione internazionale sul controllo degli investimenti, anche tramite scambi di esperienze, buone pratiche e informazioni su questioni di interesse comune;
  • stabilisce determinati obblighi per gli Stati membri che intendano mantenere o adottare un meccanismo di controllo a livello nazionale. Agli Stati membri spetta inoltre l’ultima parola sull’autorizzazione (o meno) di una specifica operazione di investimento sul proprio territorio;
  • tiene conto della necessità di lavorare con scadenze brevi, favorevoli alle imprese, e nel rispetto di solidi principi di riservatezza.

Il regolamento entrerà in vigore una volta che il Consiglio avrà dato la sua approvazione. Successivamente gli Stati membri e la Commissione disporranno di 18 mesi per attuare le disposizioni necessarie al funzionamento del nuovo meccanismo.

Nota: Attualmente 14 Stati membri dispongono di meccanismi di controllo nazionali, che, sebbene possano differire in termini di concezione e campo di applicazione, condividono lo stesso obiettivo, ovvero salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico a livello nazionale. Diversi Stati membri stanno riformando i loro meccanismi di controllo o ne stanno adottando di nuovi.

Per maggiori informazioni: Quadro europeo per il controllo degli investimenti esteri diretti