Imprese di investimento – nuovo quadro normativo

Secondo il comunicato stampa del Consiglio dell’UE, nello spazio economico europeo esistono circa 6 000 imprese di investimento. La maggior parte di esse è di dimensioni piuttosto ridotte, ma un numero limitato detiene una porzione considerevole di tutte le attività e fornisce una gamma di servizi molto ampia.

La presidenza rumena del Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto il 26 febbraio 2019, un accordo provvisorio su un pacchetto di misure, costituito da un regolamento e da una direttiva, che stabilisce i nuovi requisiti prudenziali e il nuovo regime di vigilanza per le imprese di investimento. La riforma mira ad adattare i requisiti al profilo di rischio e al modello di business delle imprese di investimento, garantendo nel contempo la stabilità finanziaria. L’accordo sarà ora sottoposto agli ambasciatori presso l’UE per approvazione.

Secondo la stessa fonte, sinora tutte le imprese di investimento sono state soggette alle stesse norme applicate alle banche per quanto riguarda capitale, liquidità e gestione dei rischi. Il regolamento e la direttiva sui requisiti patrimoniali (CRR/CRD4) si basano sulle norme internazionali destinate alle banche. Non tengono pertanto pienamente conto delle specificità delle imprese di investimento.

Sulla base del testo convenuto alla fine di febbraio, le imprese di investimento saranno soggette alle stesse misure principali, in particolare in materia di partecipazioni di capitale, segnalazione, governo societario e remunerazione, ma l’insieme dei requisiti che dovranno applicare sarà differenziato in base alle loro dimensioni, natura e complessità.

Le imprese di investimento più grandi („classe 1”) saranno soggette al regime prudenziale bancario completo e sottoposte a vigilanza come enti creditizi:

  • le imprese di investimento che forniscono servizi analoghi a quelli bancari, come la negoziazione per conto proprio o la sottoscrizione di strumenti finanziari, e le cui attività a livello consolidato superano i 15 miliardi di EUR saranno automaticamente soggette al CRR/alla CRD4
  • alle imprese di investimento impegnate in attività analoghe a quelle bancarie con attività a livello consolidato tra i 5 e i 15 miliardi di EUR potrà essere richiesto che la loro autorità di vigilanza applichi il CRR/la CRD4, in particolare se le dimensioni o le attività dell’impresa comportano rischi per la stabilità finanziaria

Le imprese più piccole che non sono considerate sistemiche godranno di un nuovo regime su misura con requisiti prudenziali dedicati, che saranno, in generale, diversi da quelli applicabili alle banche; le autorità competenti potranno tuttavia consentire di continuare ad applicare i requisiti bancari a talune imprese, caso per caso, per evitare di perturbare i loro modelli di business.

Tale opzione sarà accompagnata da una misura di salvaguardia per prevenire l’arbitraggio regolamentare, in particolare l’applicazione di requisiti patrimoniali a titolo del CRR/della CRD4 ridotti in modo sproporzionato rispetto a quelli previsti dai principi internazionali d’informativa finanziaria (IFRS). Il testo prevede anche un periodo transitorio di cinque anni per dare alle società tempo sufficiente per adattarsi al nuovo regime.

L’accordo rafforza ulteriormente il regime di equivalenza che si applicherà alle imprese di investimento dei paesi terzi. Definisce in modo più dettagliato taluni dei requisiti per dare accesso al mercato unico a tali impresee conferisce poteri aggiuntivi alla Commissione.

Per maggiori informazioni: Nuove misure – imprese di investimento