Newsletter Dicembre 2019

Modifiche relative allo stipendio base lordo minimo

Secondo la decisione n. 935/2019 del 13 dicembre 2019 per la determinazione del salario base lordo minimo per paese garantito nel pagamento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1010 del 16 dicembre 2019, a partire dal 1 ° gennaio 2020, il salario base lordo minimo nel paese garantito in pagamento, previsto dall’art. 164 cpv. (1) della Legge n. 53/2003 – il Codice del lavoro, ripubblicato, con le successive modifiche e integrazioni, è stabilito in denaro, senza includere bonus e altre integrazioni, per un importo di 2.230 lei al mese, per un normale programma di lavoro in media di 167.333 ore al mese, che rappresenta 13.327 lei / ora.

Nell’applicare le disposizioni dell’art. 164 cpv. (1 ^ 2) della Legge n. 53/2003, ripubblicato, con le successive modifiche e integrazioni, a partire dal 1 ° gennaio 2020, tutti i diritti e gli obblighi stabiliti a norma di legge sono determinati con riferimento al livello di 2.230 lei dello stipendio base lordo minimo per paese garantito in pagamento.

Nuove norme relative alle piattaforme di crowdfunding

Le nuove norme approvate dalla presidenza e dal Parlamento il 19 dicembre 2019 riguarderanno campagne di crowdfunding fino a 5 milioni di EUR su un periodo di 12 mesi. Le operazioni riguardanti importi maggiori saranno regolamentate dalla MiFID e dal regolamento relativo al prospetto. Le forme di crowdfunding basate su ricompense e donazioni non rientrano nel campo di applicazione della proposta.

Le norme concordate forniscono un elevato livello di tutela degli investitori, tenendo conto nel contempo dei costi di conformità per i fornitori. Il testo stabilisce requisiti comuni prudenziali e obblighi di informazione e trasparenza e include anche requisiti specifici per gli investitori non sofisticati. Nel contempo, le regole specifiche per le imprese di crowdfunding dell’UE saranno adattate a seconda che provvedano al finanziamento sotto forma di prestiti o di investimenti (mediante azioni o obbligazioni emesse dalla società che raccoglie i fondi).

Applicazione dell’esenzione IVA per le forniture intracomunitarie di merci

Il Ministero delle Finanze Pubbliche ha pubblicato, il 19 dicembre, alcuni dettagli relativi alla giustificazione del trasporto intracomunitario al fine di applicare l’esenzione IVA per le forniture intracomunitarie di merci, a partire dal 1 ° gennaio 2020. La normativa in materia di IVA prevede una serie di condizioni per l’applicazione dell’esenzione IVA nel caso di cessioni intracomunitarie di merci e, una di queste è che le merci devono essere spedite o trasportate da uno Stato membro all’altro.

Al fine di fornire soluzioni concrete e armonizzare le condizioni alle quali possono essere applicate le esenzioni IVA a livello UE, si è ritenuto opportuno specificare tramite un regolamento europeo, direttamente applicabile a tutti gli Stati membri, le circostanze in cui le merci vengono trasportate da uno Stato membro all’altro.

A tale proposito, è stato adottato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1912 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativa a talune esenzioni per le operazioni intracomunitarie, che entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2020.

La digitalizzazione delle informazioni sul trasporto merci

Permettendo alle imprese di fornire più facilmente alle autorità informazioni in formato digitale, l’UE compie un importante passo avanti nella digitalizzazione dei trasporti. Le nuove norme imporranno a tutte le autorità pubbliche pertinenti di accettare le informazioni rese disponibili in formato elettronico su piattaforme certificate ogniqualvolta le imprese decidano di ricorrere a tale formato per dimostrare la conformità alle prescrizioni legislative. Tuttavia, se preferiscono, le imprese potranno ancora presentare le informazioni in formato cartaceo.

Entro 30 mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme, la Commissione adotterà specifiche tecniche volte ad assicurare l’interoperabilità tra i diversi sistemi informatici impiegati per lo scambio di informazioni sul trasporto merci. Inoltre, la Commissione stabilirà procedure comuni e norme dettagliate per l’accesso e il trattamento di tali informazioni, al fine di garantire l’applicazione uniforme delle norme da parte delle autorità competenti. L’attuazione avverrà tramite il diritto derivato.

Attualmente la maggior parte delle imprese di trasporto merci e degli altri portatori di interessi nel settore dei trasporti utilizza documenti cartacei. Il principale ostacolo al più ampio ricorso a documenti di trasporto digitali è il grado di accettazione variabile (ma nel complesso piuttosto basso) dei documenti digitali da parte delle varie autorità. Per lo scambio di informazioni, si usano molteplici sistemi informatici fra loro diversi e non interoperabili.