Nuove norme in materia di IVA

Nel comunicato di stampa del 25 Maggio, la Commissione ha proposto le modifiche tecniche particolareggiate delle norme dell’UE sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) che integrano la recente proposta di revisione del sistema per renderlo in grado di contrastare più efficacemente la frode.

L’odierno pacchetto di misure modifica in modo sostanziale le norme in materia di IVA e dovrebbe agevolare l’operato delle imprese in tutta l’UE, poiché mette termine a 25 anni di regime “transitorio” IVA nel mercato unico.

Nello scorso ottobre la Commissione ha proposto i principi fondamentali per la creazione di uno spazio unico europeo dell’IVA che contribuisca a ridurre drasticamente i 50 miliardi di euro di frode che attualmente gravano ogni anno sui bilanci nazionali degli Stati membri dell’UE.

Con queste misure tecniche, la Commissione auspica che gli Stati membri avvieranno la discussione relativa ai più ampi principi o “pilastri” di un sistema definitivo dell’IVA nell’UE più semplice e resiliente per gli scambi di beni all’interno dell’Unione.

Principali elementi della proposta

L’entrata in funzione dei pilastri del sistema dell”IVA definitivo dà luogo a importanti modifiche della direttiva IVA. Dei 408 articoli della direttiva IVA, circa 200 dovranno essere adeguati al fine di realizzare i seguenti vantaggi per le imprese e i bilanci nazionali.

Semplificare l’imposizione dei beni

Nell’attuale sistema dell’IVA, gli scambi di beni fra imprese sono divisi in due operazioni: una vendita in esenzione dell’IVA nello Stato membro di origine e un acquisto soggetto a imposta nello Stato membro di destinazione. L’odierna proposta mette un termine a tale ripartizione artificiosa delle operazioni commerciali. Una volta concordate, le modifiche contenute nella normativa in materia di IVA definiranno il commercio transfrontaliero di beni come un’unica cessione imponibile che garantirà che i beni siano tassati nello Stato membro dove termina il trasporto, come dovrebbe essere. La frode all’IVA dovrebbe ridursi drasticamente.

Uno sportello unico in linea (“One-Stop-Shop”) per gli operatori

Affinché il passaggio alle nuove norme sull’IVA sia il più agevole possibile per le imprese, le modifiche presentate oggi prevedono le necessarie disposizioni per dotarsi di un portale in linea (“One-Stop-Shop”) destinato a tutti gli operatori B2B dell’UE per l’IVA, come annunciato nelle proposte di riforma presentate dalla Commissione nell’ottobre del 2017. Il sistema sarà aperto anche alle imprese stabilite al di fuori dell’UE che desiderano vendere ad altre imprese nell’Unione e che dovrebbero altrimenti registrarsi ai fini dell’IVA in ogni Stato membro. Una volta entrata in vigore la riforma, queste imprese dovranno semplicemente nominare un intermediario nell’UE che tratterà le questioni di IVA per loro conto.

Meno burocrazia

Le modifiche rafforzano il carattere di autodisciplina dell’IVA e ridurranno il numero di adempimenti amministrative che spettano alle imprese all’atto di una vendita a imprese stabilite in altri Stati membri. Gli obblighi di comunicazione specifici connessi al regime transitorio IVA non saranno più necessari per gli scambi di beni. Un’ulteriore fatturazione relativa agli scambi nell’UE sarà disciplinata dalle norme dello Stato membro del venditore, il che dovrebbe rendere il processo meno oneroso.

Di norma il venditore è responsabile per la riscossione dell’IVA

L’annuncio di oggi chiarisce che spetta al venditore applicare l’IVA dovuta su una vendita di beni a un acquirente stabilito in un altro Stato membro, all’aliquota di quest’ultimo paese. L’acquirente dei beni sarà soggetto all’IVA solo nel caso in cui sia un soggetto passivo certificato (ossia un contribuente affidabile, riconosciuto in quanto tale dall’amministrazione tributaria).

Per ulteriori informazioni: Comunicato stampa sul piano d’azione sull’IVA