La nuova soglia IVA

A partire dal 1 aprile 2018, la nuova soglia IVA è di 300.000 lei, 88.500 EUR al tasso di cambio dalla data di adesione della Romania alla Comunità europea secondo la Legge 72/2018.

Il soggetto passivo stabilito in Romania ai sensi dell’art. 266 par. (2) let. a) il cui fatturato annuo, dichiarato o realizzato, è inferiore al massimale di 88.500 EUR, l’equivalente in lei è fissato al tasso di cambio comunicato dalla Banca nazionale di Romania alla data di adesione  e arrotondato alle successive migliaia o 300.000 può applicare l’esenzione fiscale, di seguito indicata come regime speciale di esenzione, per le operazioni previste dall’art. 268 par. (1), ad eccezione delle forniture intracomunitarie di nuovi mezzi di trasporto, esenti dall’art. 294 par. (2) let. b).

Nel 2018, le seguenti regole si applicano al regime speciale di esenzione per le piccole imprese previsto dall’art. 310 della legge n. 227/2015 sul Codice Fiscale, come successivamente modificato e integrato:

I soggetti passivi stabiliti prima del 2018 sono tenuti a richiedere la registrazione ai fini IVA ai sensi dell’art. 316 della legge n. 227/2015, come successivamente modificato, se superano il massimale di 220.000 lei nel periodo tra il 1 ° gennaio 2018 e il 1 ° del mese successivo a quello in cui questa legge entra in vigore, di seguito denominato periodo di riferimento. Se non hanno superato questo massimale durante il periodo di riferimento, i soggetti passivi devono richiedere la registrazione dell’IVA ai sensi dell’art. 316 della legge n. 227/2015, con le successive modifiche e integrazioni, se superano il massimale di 300.000 lei fino al 31 dicembre 2018. Nel determinare la soglia di 300.000 lei, viene preso in considerazione anche il fatturato realizzato durante il periodo di riferimento;

I soggetti passivi stabiliti durante il periodo di riferimento hanno l’obbligo di presentare domanda di registrazione ai fini IVA ai sensi dell’art. 316 della legge n. 227/2015, con le successive modifiche e integrazioni, se superano in questo periodo il tetto di 220.000 lei. Se non hanno superato questo massimale durante il periodo di riferimento, i soggetti passivi devono richiedere la registrazione dell’IVA  ai sensi dell’art. 316 della legge n. 227/2015, con le successive modifiche e integrazioni, se superano il massimale di 300.000 lei fino al 31 dicembre 2018;

I soggetti passivi stabiliti a decorrere dal 1 ° del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge dovranno presentare domanda di registrazione ai fini IVA ai sensi dell’art. 316 della legge n. 227/2015, come successivamente modificato e integrato se supera la soglia di 300.000 lei dallo stabilimento fino al 31 dicembre 2018;

In deroga alle disposizioni del comma a) e b), i soggetti passivi per i quali l’obbligo di richiedere la registrazione ai fini IVA ai sensi dell’art. 310 par. (6) della legge n. 227/2015, come successivamente modificato e integrato, interverrà dal 1 del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge, non potrà richiedere la registrazione ai fini IVA a meno che non superino il limite di 300.000 lei fino al 31 Dicembre 2018;

I soggetti passivi che si sono registrati per l’IVA nel periodo di riferimento a seguito di un’esenzione superamenti possono applicare dal 1  del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge annullamento della registrazione persone registrate per la IVA ai sensi dell’art. 316 della legge n. 227/2015, come modificato e integrato, l’applicazione dell’esenzione speciale a condizione che la richiesta non ha superato la soglia di 300.000 lei;

I soggetti passivi registrati ai fini IVA prima del 2018 possono chiedere la cancellazione dalla registrazione delle persone registrate ai fini IVA ai sensi dell’art. 316 della legge n. 227/2015 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il 1 del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge, tra cui, se non ha superato la soglia di esenzione di 220.000 lei nel corso dell’anno precedente, vale a dire il 2017, e se la data della richiesta di rimozione dagli archivi non superava la soglia di 300.000 lei.

Per maggiori informazioni: Legge 72/2018 – Codice Fiscale